Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513, concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo n. 228 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201 denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".
Testo vigente dal 31 ottobre 1957
