Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 226, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;540~art10 · fonte del testo