Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 228, ai sensi della legge 25 aprile 1957, numero 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1201~art10 · fonte su Normattiva