Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 228, ai sensi della legge 25 aprile 1957, numero 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
