Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri, decreti, e su, proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513, concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo 232 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201, denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-27;769~art10 · fonte del testo