E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1962-63, annesso alla presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti gli oneri di carattere generale, il tondo inscritto al capitolo n. 63 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
