E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ai ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inseriti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1415~art10 · fonte su Normattiva