Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 123 del detto stato di previsione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-21;1209~art2 · fonte del testo