Per l'esercizio finanziario 1955-56 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.683 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-10-18;967~art6 · fonte del testo