Per l'esercizio finanziario 1961-62 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 13 settembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;908~art5 · fonte su Normattiva