Per l'esercizio finanziario 1960-61 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-26;1203~art5 · fonte su Normattiva