Per l'esercizio finanziario 1962-63 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione della Aeronautica militare.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-31;1515~art5 · fonte su Normattiva