Per l'esercizio finanziario 1956-57 il numero massimo di sottufficiali che potranno finire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.978 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Testo vigente dal 28 luglio 1956
