[1]Per l'esercizio finanziario 1959-60 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue

[2]Esercito.................... L. 2.350.000.000 Marina..................... L. 2.000.000.000 Aeronautica.................... L. 900.000.000 Arma dei carabinieri............... L. 9000.000.000

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-19;537~art11 · fonte del testo