Per l'esercizio finanziario 1961-62, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell'art. 1 - comma 2° - della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito in 300 unita'.
Testo vigente dal 13 settembre 1961
