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[1]L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).
[2]Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5. annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionati incaricati.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 aprile 1925.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]De' Stefani.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
