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Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco n. 2, potranno i Ministeri autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-04-02;369~art3 · fonte del testo