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[1]Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1924-25, le seguenti assegnazioni straordinarie:

[2]di L. 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

[3]di L. 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace;

[4]di L. 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste;

[5]di L. 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

[6]di L. 1,700,000 per la sistemazione del fabbricato detto della Dogana Vecchia ad uso della caserma centrale della Guardia di finanza in Napoli;

[7]di L. 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane.

Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-04-02;369~art6 · fonte del testo