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Sono abrogate le disposizioni dell'art. 12 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23, reso esecutivo con le leggi 30 giugno 1922, n. 831; 23 luglio 1922, n. 1017; 22 agosto 1922, n. 1169, e 30 novembre 1922, n. 1549, concernenti lo stanziamento in apposito capitolo di spesa ed il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie a titolo di rimborso delle spese per il servizio dei debiti assunti dallo Stato per far fronte ad oneri di carattere patrimoniale dell'Amministrazione medesima.

Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1925-04-02;369~art7 · fonte del testo