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L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennita' temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennita' o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo stato, e' prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1923-24.
Testo in vigore dal 1 maggio 1925 al 16 dicembre 2009
