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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 a 30 giugno 1926, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art1 · fonte del testo