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Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
