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[1]Sono autorizzate per l'esercizio finanziarie 1925-26 le seguenti assegnazioni straordinarie:

[2]L. 6,000,000 per le spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

[3]L. 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. da attuarsi dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

[4]L. 1,000,000 da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra nonche' a favore di Enti ed istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse;

[5]L. 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle Provincie che ne sono sprovviste;

[6]L. 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto dello Provincie toscane;

[7]L. 2,120,000 per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine:

[8]L. 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art6 · fonte del testo