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[1]L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennita' temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennita' o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, e' prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1924-25.

[2]Sono parimenti prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 gli effetti dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164, concernenti i miglioramenti economici del clero e la sistemazione finanziaria del Fondo per il culto ed e' conseguentemente autorizzata, per le spese relative, a carico dell'esercizio medesimo, l'assegnazione straordinaria di L. 38,000,000 a titolo di contributo all'Amministrazione del fondo per il culto.

Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1925-06-11;869~art7 · fonte del testo