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[1]E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827; e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della. spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.
[2]E' del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1925-1926 l'assegno temporaneo ai militari affetti da infermita' di 9ª categoria, di cui all'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383.
Testo in vigore dal 23 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
