I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 81.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art22 · fonte del testo