Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali ((in servizio permanente)) del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale. ((2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.)) ((3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.))
Testo vigente dal 27 marzo 2001
