Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali ((in servizio permanente)) del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale. ((2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.)) ((3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.))

Testo vigente dal 27 marzo 2001

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1959 al 27 marzo 2001. 31 parole tolte, 75 parole aggiunte.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali aggiunto: in servizio permanente del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale. tolto: Il Consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo e' presieduto da un generale di divisione aggiunto: 2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale. 3. In caso tolto: d'indisponibilita' di ufficiali aggiunto: di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del tolto: Consiglio di disciplina aggiunto: consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelliaggiunto: , ufficiali generali della Guardia di finanzatolto: , ufficiali generali aggiunto: appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente tolto: dell'Esercito aggiunto: delle altre Forze armate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art5 · fonte del testo