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Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di ufficiale generale. Il Consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo e' presieduto da un generale di divisione. In caso d'indisponibilita' di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del Consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1959 al 27 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art5 · fonte del testo