Nei gradi in cui l'avanzamento ha, luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani. Qualora nel corso dell'anno di validita' di un quadro di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finche' vi sono ufficiali gia', valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art9 · fonte del testo