Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
