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L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art12 · fonte del testo