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La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art17 · fonte del testo