Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
