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Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art23 · fonte del testo