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La sospensione dall'impiego puo' avere carattere: precauzionale; disciplinare; penale. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010
