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I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', ai servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art56 · fonte del testo