Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 25 — Congedo straordinario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1961 al 30 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →

Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, puo' essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta. La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 30 gennaio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art25 · fonte su Normattiva