Art. 25 — Congedo straordinario
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Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, puo' essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta. La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto. 3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480
3aIl D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A modifica di quanto previsto all'art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 21 aprile 1968
