Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 46 — Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48. La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianita'.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art46 · fonte su Normattiva