Art. 22 — Sospensione dall'incarico
La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico. La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
