Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 67 — Applicazione dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46
La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
