Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 67 — Applicazione dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46

La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art67 · fonte su Normattiva