Il militare di truppa del Corpo, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio Continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art103 · fonte su Normattiva