Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 104
Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinate. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
