La perdita del grado e' disposta con decreto ministeriale. La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 116, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 116. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 103, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 116 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo. Il militare di truppa del Corpo che incorre nella, perdita del grado e', quando ne ricorrano le condizioni, iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art117 · fonte su Normattiva