Il vicebrigadiere che cessa dal servizio a termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il vicebrigadiere cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'articolo 39, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione agli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di un anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al vicebrigadiere che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere e), d), h), i) del predetto articolo 39. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il vicebrigadiere consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art41 · fonte su Normattiva