Art. 131
La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo e' sostituita da quella, di appuntato. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie del Corpo che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
