Art. 69
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore. Alla stessa data, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo i vicebrigadieri in servizio nel Corpo gia' ammessi alla seconda rafferma.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
