Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 133
Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
