Il personale delle categorie in congedo del Corpo degli agenti di custodia, richiamato in servizio temporaneo, cui spetti una, pensione ordinaria a carico dello Stato, ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto corto dell'anzianita' posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto, invece, a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo prestato dal personale del Corpo e' utile ai fini della pensione.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art134 · fonte su Normattiva