Gli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado, con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art135 · fonte su Normattiva