La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art20 · fonte su Normattiva