Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);
  • c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47,
  • d)la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art61 · fonte su Normattiva