Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 61
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);
- c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47,
- d)la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).
Testo vigente dal 12 marzo 1963
