Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
  • d)domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
  • f)nomina all'impiego civile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art25 · fonte su Normattiva