Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 25
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto del Ministro.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
